APPALTI E GARE
Pubblicità degli Appalti: La PA è obbligata a
pubblicare un avviso anche nelle procedure negoziate
Il Consiglio di
Stato nella sentenza
n. 518 del 21 gennaio 2019 ha
affermato che in una procedura negoziata sotto i 150
mila euro deve essere sempre svolta l'indagine di
mercato e non è sufficiente invitare soggetti già
invitati da altra stazione appaltante
4 febbraio 2019 - Il Consiglio di Stato osserva,
anzitutto, che la legittimazione non può essere negata a
chi, pur non avendo presentato domanda e addirittura non
essendo stato invitato, lamenta che sia stata omessa la
pubblicità necessaria ad individuare gli operatori da
invitare e, prima ancora, a permettere agli interessati
di manifestare il proprio interesse.
Rendere pubblica la volontà di affidare una commessa è
obbligatorio anche nei piccoli appalti affidati senza
una gara formale, ma con una procedura negoziata tra
poche imprese invitate a presentare un’offerta.
Limitarsi a pubblicare un avviso sugli operatori
invitati, successivo alla fase della loro selezione, non
basta. Le stazioni appaltanti devono adeguarsi a quanto
previsto alle linee guida Anac n. 4 sugli affidamenti
sottosoglia che impongono di rendere pubblica
«l’attività di esplorazione del mercato», pubblicando
perlomeno un avviso sul proprio sito Internet.
L’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016
consente la procedura semplificata nel caso di
affidamento di contratti di importo pari o superiore ad
euro 40.000,00 e inferiore a 150.000,00, “mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,
di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per
i servizi e le forniture di almeno cinque operatori
economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti. (…) L'avviso sui risultati
della procedura di affidamento, contiene l'indicazione
anche dei soggetti invitati;”.
Riguardo allo svolgimento di detta consultazione degli
operatori economici, le Linee Guida ANAC n. 4/2018,
precisano che “la
stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità
dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo
gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del
contratto per il settore merceologico di riferimento e
della sua contendibilità, da valutare sulla base di
parametri non solo economici. A tal fine la stazione
appaltante pubblica un avviso sul profilo di
committente, nella sezione «amministrazione trasparente»
sotto la sezione «bandi e contratti», o ricorre ad altre
forme di pubblicità …”
|
|