APPALTI E GARE
Disegno di legge delega per la
riforma degli appalti
Disegno di legge,
recante delega al Governo per la semplificazione, la
razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e
l’integrazione della normativa in materia di contratti
pubblici, approvato dal Governo nel Consiglio dei Ministri
del 28 febbraio 2019.
Art. 1
Principi e criteri
direttivi
Il Governo è delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni in materia dei contratti
pubblici, nel rispetto delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2009/81/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, anche al fine
di coordinare le predette disposizioni con la legge 7 agosto
1990, n. 241 e con il codice civile, adottando un nuovo
codice dei contratti pubblici in sostituzione del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché del decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208, ovvero modificandoli
per quanto necessario.
I decreti legislativi di
cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) coordinare sotto il
profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni
legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della
normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a
garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
b) indicare esplicitamente
le norme da abrogare, fatta salva comunque l’applicazione
dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale
premesse al codice civile;
c) restituire alle
disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché
ragionevoli proporzioni dimensionali quanto al numero degli
articoli, dei commi e delle parole, privilegiando, ove
possibile, una disciplina per principi e indicando nella
rubrica di ciascun articolo il corrispondente articolo delle
direttive europee cui è data attuazione;
d) assicurare l’efficienza
e la tempestività delle procedure di programmazione, di
affidamento, di gestione, e di esecuzione degli appalti
pubblici e dei contratti di concessione, al fine di ridurre
e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere
pubbliche, compresi le infrastrutture e gli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del paese, nonché di esecuzione
dei servizi e delle forniture, limitando i livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle
direttive europee;
e) eliminare i rinvii a
strumenti di normazione secondaria diversi da quelli di cui
al comma 7, fatta salva l’osservanza dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per ambiti specifici
o tecnici o che necessitano di periodica revisione;
f) prevedere discipline
opportunamente differenziate applicabili ai contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, nonché ai contratti da
svolgersi fuori dall’Unione europea, ispirate alla massima
semplificazione e rapidità, e una disciplina specifica per i
contratti attivi;
g) promuovere la
discrezionalità e la responsabilità delle stazioni
appaltanti, anche nell’ottica di assicurare maggiore
flessibilità nell’utilizzo delle procedure di scelta del
contraente, fornendo alle medesime stazioni appaltanti
misure e strumenti di supporto attraverso il potenziamento
dell’attività di vigilanza collaborativa e consultiva delle
competenti autorità amministrative indipendenti nonché delle
altre amministrazioni pubbliche;
h) razionalizzare i metodi
di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai
rimedi giurisdizionali, riducendo gli oneri di impugnazione
degli atti delle procedure di affidamento;
i) rafforzare la certezza e
la prevedibilità delle decisioni delle stazioni appaltanti
nell’applicazione della disciplina attraverso atti
interpretativi dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
di natura non regolamentare e non vincolante, volti a
chiarire la portata e le ricadute organizzative degli
adempimenti stabiliti dai decreti di cui al comma 1;
l) rafforzare la vigilanza
collaborativa e l’attività consultiva su istanza delle
singole stazioni appaltanti o degli operatori economici;
m) riordinare e
riorganizzare l’attuale disciplina concernente le centrali
di committenza e i soggetti aggregatori, con riferimento
agli obblighi e alle facoltà inerenti al ricorso agli
strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione
dagli stessi e provvedere all’introduzione di strumenti di
controllo sul rispetto della disciplina in materia di
razionalizzazione della spesa per gli acquisti delle
pubbliche amministrazioni;
n) promuovere lo sviluppo
di forme di acquisto di beni, servizi e lavori gestite
attraverso i sistemi informatici di negoziazione, anche in
modalità ASP (Application Service Provider) messi a
disposizione da Consip Spa e dai soggetti aggregatori;
o) eliminare i livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti per
l’adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro
perdurante necessità sia motivata dall’analisi di impatto
della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti
legislativi;
p) prevedere l’obbligo per
le pubbliche amministrazioni di rendere facilmente
conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire
e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e
semplificando il linguaggio, nonché adottando moduli
unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente,
per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la
relativa organizzazione dei dati;
q) assicurare, per
tipologie omogenee di procedimento, l’uniformità delle
modalità di presentazione delle comunicazioni, delle
dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le
modalità di svolgimento della procedura;
r) armonizzare,
semplificare e razionalizzare la disciplina dei controlli,
ad eccezione di quelli fiscali, sulle imprese e i
professionisti, prevedendo che:
1) le attività di controllo
siano svolte in modo da recare il minore intralcio possibile
al normale esercizio delle attività, tenendo conto
dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
2) sia esclusa la
possibilità di reiterare controlli finalizzati alla verifica
del rispetto di obblighi identici o di carattere
equivalente, individuando modalità di coordinamento
obbligatorio tra le diverse amministrazioni competenti per
materia;
3) le modalità di controllo
e i connessi adempimenti amministrativi siano differenziati
in base alla tipologia di attività svolta, alle sue
caratteristiche, nonché alle esigenze di tutela degli
interessi pubblici;
4) sia assicurata la
collaborazione con i soggetti controllati al fine di
prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
s) prevedere l’obbligo, per
le pubbliche amministrazioni, di procedere al monitoraggio e
al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi
di conclusione dei procedimenti amministrativi di
competenza, anche al fine di permettere:
1) l’immediata verifica
dell’efficacia, anche in termini di risultati ottenuti,
delle soluzioni organizzative adottate e la rilevazione di
eventuali anomalie;
2) la confrontabilità dei
risultati organizzativi da parte delle diverse
amministrazioni operanti sul territorio con le stesse
competenze, attraverso la pubblicazione sui siti
istituzionali di ciascuna amministrazione delle informazioni
relative ai tempi di conclusione dei procedimenti;
3) l’adozione di misure di
intervento, anche di tipo reputazionale, risarcitorio e, se
del caso, disciplinare, in relazione al numero di
procedimenti conclusi e al rispetto dei tempi previsti;
t) semplificare e
accelerare le procedure di spesa e contabili nel rispetto
dei principi e delle regole stabiliti dalla legge 31
dicembre 2009, n. 196, eliminando gli adempimenti meramente
formali e favorendo la tempestività dei pagamenti da parte
delle pubbliche amministrazioni, ferma restando la verifica
sulla sussistenza delle occorrenti risorse finanziarie;
u) prevedere, nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati
personali, che ogni dato o informazione necessaria alla
pubblica amministrazione sia fornita una sola volta da parte
di cittadini e imprese e che, in seguito, il dato possa
essere richiesto da ciascuna amministrazione soltanto a
quella che lo abbia già acquisito, anche attraverso una
gestione uniforme delle banche dati pubbliche secondo
criteri che ne assicurino la sicurezza, l’interoperabilità e
l’accessibilità al fine di renderle funzionali alle esigenze
dell’utenza e delle pubbliche amministrazioni;
v) prevedere che, per gli
atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante
dall’introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli
informativi e amministrativi ed esclusi quelli che
costituiscono livelli minimi per l’attuazione della
regolazione europea, qualora non compensato con una
riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato
di regola come onere fiscalmente detraibile e individuare la
metodologia per la quantificazione degli oneri stessi,
inclusi quelli fiscalmente detraibili;
z) diffondere la cultura
digitale e favorire la partecipazione di cittadini e imprese
ai procedimenti amministrativi innanzitutto attraverso
dispositivi mobili, nel rispetto della disciplina in materia
di tutela dei dati personali e tenendo conto delle esigenze
di sicurezza cibernetica, individuando azioni di
divulgazione e educazione all’utilizzo dei servizi digitali
pubblici e privati e incentivando le amministrazioni
pubbliche a utilizzare tecniche di gestione di progetto per
lo sviluppo di progetti di digitalizzazione e innovazione.
I decreti di cui al comma 1
sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per gli
affari europei, dell’interno, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attività culturali, dell’economia e delle finanze e della
difesa. Sugli schemi di decreti legislativi sono acquisiti
il parere della Conferenza Unificata e del Consiglio di
Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il
quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono
trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale i decreti legislativi possono essere comunque
adottati. Se il termine previsto per l’espressione del
parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni
che precedono la scadenza del termine previsto per
l’esercizio della delega o successivamente, la scadenza
medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e
con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
Sugli schemi è acquisito,
oltre ai pareri di cui comma 3, il parere dell’ANAC, da
rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo,
decorso il quale il Governo può comunque procedere.
I decreti di cui al comma
1, emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui al comma 2, lettere m) e n), sono adottati anche su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. I
decreti di cui al medesimo comma 1, emanati nel rispetto
della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, sono adottati anche su
proposta del Ministro della difesa.
Entro un anno dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui
al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive,
nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri
direttivi di cui al presente articolo.
Il Governo, entro due anni
dall’entrata in vigore della presente legge, con uno o più
regolamenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, detta la disciplina
esecutiva e attuativa dei decreti legislativi di cui al
comma 1, nel rispetto delle finalità e dei principi di cui
alla presente legge, in relazione ai contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti
statali, nonché, in relazione ai contratti di ogni altra
amministrazione o soggetto equiparato per quanto attiene
alle materie della tutela della concorrenza e
dell’ordinamento civile e ad ogni altra materia riservata
alla competenza esclusiva statale. In attuazione delle
disposizioni di cui al primo periodo e con le modalità ivi
previste, è adottato un unico regolamento per dettare la
disciplina esecutiva ed attuativa in particolare nelle
seguenti materie:
a) nomina, ruolo e compiti
del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori,
servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di
qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei
contraenti generali;
d) sistemi di realizzazione
dei contratti e selezione delle offerte;
e) categorie di opere
generali e specializzate;
f) direzione dei lavori e
dell’esecuzione;
g) esecuzione del
contratto, contabilità, sospensioni e penali;
h) collaudo e verifica di
conformità;
i) tutela dei lavoratori e
regolarità contributiva;
l) affidamento dei
contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici;
m) requisiti degli
operatori economici per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria;
n) lavori riguardanti i
beni culturali.
Art. 2
Disposizioni
finanziarie
1. Dall’attuazione della
delega recata dalla presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale
fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di
cui all’articolo 1, comma 1, le amministrazioni competenti
provvedono attraverso una diversa allocazione delle
ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo
stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In
conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno, i medesimi decreti
legislativi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino
le occorrenti risorse finanziarie.
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